L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e
straordinarie.
È di competenza dell'assemblea ordinaria:
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo e del
programma di attività sociale;
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, la
destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di
eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei
conti;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale
riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al
suo esame dal consiglio direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei
liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e
finanziario preventivo e del programma di attività sociale per l'anno
successivo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo
dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per
deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea viene
convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito almeno otto
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci
(nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi
similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di
posta elettronica o altro specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).
Nell'avviso
di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà
essere
prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella
adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente
costituita.
L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche
la
seconda non raggiungesse il quorum necessario. Le decisioni possono essere
adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso
espresso per iscritto.
Nel caso si opti per il sistema della
consultazione
scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà
risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione del numero dei soci consenzienti;
- l'indicazione del numero dei soci contrari o astenuti, e su richiesta
degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o
astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti che astenuti che
contrari.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i
due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,
scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno
esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando,
se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione;
la
mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto
favorevole.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno
avvenire con
qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della
spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Hanno
diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento
della quota annuale.