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Statuto Associazione

Informazioni Generali Privacy

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Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione “SLAM Corsi e Formazione” di seguito denominata Associazione, con sede in Sorrento, via S. Lucia 16.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato;
spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi rigorosamente scientifici e culturali:

  • istituzione di centri di formazione, promozione di congressi, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento e formazione, dibattiti, campagne di opinione;
  • attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e in via accessoria e residuale dei non associati, con programmi annuali di attività formativa ECM e non ECM;
  • collaborazione con il Ministero della salute, l'ISS, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e pubbliche;
  • elaborazione di linee guida; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
  • la promozione e il sostegno all’aggiornamento culturale e scientifico dell’associato, attraverso un costante rapporto di collaborazione con le università , le società scientifiche, gli enti pubblici e privati di ogni ordine e grado.
L'associazione persegue questi scopi senza finalità di lucro. SLAM non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Sono espressamente escluse finalità sindacali.
Per garantire il miglior raggiungimento delle finalità sociali verranno eseguite verifiche sul tipo e sulla qualità delle attività svolte dall'associazione secondo le modalità che verranno in seguito stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in a) soci ordinari; b) soci onorari.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, nelle specifiche discipline coltivano e perseguono le finalità dell'Associazione stessa. Sono soci onorari le note personalità scientifiche di chiara fama nazionale e internazionale che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo ed alla conoscenza dei problemi oggetto dell'associazione stessa invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e previo accertamento del possesso di:

1. Laurea di primo livello

ed il requisito di:

1. Essere impegnati nello studio e nella ricerca degli argomenti oggetto di interesse dell'Associazione.

Possono essere ammessi come soci tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che l'associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è personale e dura per tutto l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.
Il numero dei soci è illimitato. I soci per mantenere tale qualifica si impegnano a perseguire gli scopi generali dell'associazione e gli obiettivi di volta in volta fissati nel corso delle assemblee e nell'ambito dell'Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
I soci che non avranno presentato entro il 31 dicembre di ciascun anno le loro dimissioni scritte, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota associativa.

Art. 6 - Diritti dei soci e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare a tutte le attività sociali; 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione; I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno inoltre diritto al controllo dell'andamento dell'Associazione in assemblea e singolarmente in ogni momento ed avranno quindi la possibilità di prendere visione della documentazione amministrativa, fiscale, gestionale e assembleare dell'Associazione.

Dovere dei Soci è quello di mostrare interesse continuo verso gli obiettivi dell'Associazione. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
  • dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
  • da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
  • dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Le attività ECM verranno auto finanziate con i contributi degli iscritti e/o con quelli di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:
  • l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo e del programma di attività sociale;
  • l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
  • l'approvazione dei regolamenti interni;
  • la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
  • le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
  • lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.
L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  • l'argomento oggetto della decisione;
  • il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  • l'indicazione del numero dei soci consenzienti;
  • l'indicazione del numero dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  • la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti che astenuti che contrari.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione;
la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto favorevole.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:
  • in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci con diritto di voto;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere dell'assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Nel caso di consultazione scritta le decisioni sono approvate a maggioranza dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di cinque deleghe;
il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, previo parere favorevole dei soci promotori della costituzione del sodalizio e sempre se in possesso del requisito di socio ordinario/onorario.

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e dal Tesoriere.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. Egli avrà il compito di curare la gestione contabile, di aprire unitamente o disgiuntamente al presidente i conti correnti bancari e postali e di sottoscrivere unitamente o disgiuntamente con lo stesso assegni di pagamento. Ha il compito della tenuta del libro di cassa e di predisporre quanto necessario per il rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il membro del Consiglio Direttivo che risulta assente ingiustificato a numero 4 (quattro) dalle riunioni in cui è prevista la sua presenza, decade automaticamente dal proprio incarico.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Viene espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche sociali sono tuttavia ammessi i rimborsi forfettari e di spese documentali per quanto sostenuto a favore dell'associazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo potranno eventualmente essere corrisposte somme per lo svolgimento di incarichi diversi da quelli strettamente connessi all'esercizio del loro mandato, quali ad esempio docenze a favore di soci e in generale di iscritti ai corsi di formazione organizzati da SLAM.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai membri del consiglio direttivo anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari.

Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
  • l'argomento oggetto della decisione;
  • il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  • l'indicazione dei membri del Consiglio consenzienti;
  • l'indicazione dei membri del Consiglio contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  • la sottoscrizione di tutti i membri del Consiglio sia consenzienti che astenuti che contrari.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i membri del Consiglio Direttivo i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei membri del Consiglio Direttivo entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Segretario. Perché la riunione sia ritenuta valida è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:
  • la gestione dell'associazione;
  • il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
  • deliberare sull'ammissione dei soci;
  • convocare l'assemblea;
  • determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
  • predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
  • predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
  • nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
  • stabilire e delegare i poteri di firma;
  • deliberare in merito all'apertura di sezioni periferiche e provvedere alla loro regolamentazione;

Art. 15 -Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Presidente potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo: aprire conti correnti postali, bancari, con firma disgiunta del tesoriere, girare per l'incasso titoli bancari e sottoscrivere assegni per l'interesse dell'Associazione con firma congiunta o disgiunta di quest'ultimo, nonché sottoscrivere contratti di fornitura delle utenze e di locazione inerente sia l'attività principale che quella secondaria.

Ha il compito di coordinare tutte le attività che qualora fossero deliberate dal Consiglio Direttivo, gli dovranno essere sottoposte dal promotore.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea dei Soci può prevedere con apposita delibera la nomina del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con le modalità di cui sopra vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i rendiconti economico finanziari annuali. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - Esercizio Sociale – rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
  • il rendiconto economico e finanziario preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
  • il rendiconto economico e finanziario consuntivo almeno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
  • il libro dei soci;
  • il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
  • il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori (qualora nominato);
  • il libro giornale della contabilità sociale;
  • il libro degli inventari. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimenti

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.